Avvio del SUAP
Il Regolamento ai sensi dell'art.38, comma 3, del DL 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L133/2008, avrà efficacia secondo la seguente tempistica:
- dal 29 marzo 2011 per l'avvio del procedimento automatizzato obbligatorio nei casi di applicabilità della SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività) di cui all'art.19 della L 241/1990, così come modificato dall' art. 4bis del DL 78/2010.
- dal 1 ottobre 2011 per la parte relativa al procedimento ordinario di autorizzazione per le attività produttive.
"Procedimento automatizzato o con SCIA"- Entro marzo 2011
Lo Sportello Unico dovrà operare in modalità telematica per i provvedimenti soggetti a SCIA. La egnalazione verrà presentata al SUAP. In caso di contestualità con gli altri adempimenti d'impresa (AE, RI, INAIL o INPS) la SCIA rientrerà nella pratica di Comunicazione Unica e verrà presentata al Registro Imprese, che la trasmetterà immediatamente al SUAP.
Il rilascio di apposita ricevuta telematica, da parte del SUAP, alla presentazione della SCIA consentirà al richiedente di avviare immediatamente l'intervento o l'attività imprenditoriale.
Tale ricevuta viene a costituire titolo autorizzatorio ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 241/1990, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta emessa automaticamente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
Dal 29 marzo 2011, tutte le SCIA presentate in maniera cartacea saranno dichiarate irricevibili a termini di legge
"Procedimento unico automatizzato o ordinario"- Entro settembre 2011
Entra in vigore dell'intero regolamento per i SUAP. Da questa data, oltre al procedimento automatizzato o con SCIA, si attua il procedimento unico ordinario di autorizzazione per le attività produttive.
Nei casi in cui è prevista la SCIA, le istanze per l'esercizio delle attività sono presentate al SUAP che entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato una documentazione integrativa, dopodiché l'istanza si intende correttamente presentata. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro 30 giorni e questo coctituisce titolo unico per lo svolgimento delle attività richieste.