Pubblica sicurezza - Ospitalità stranieri
Destinatari
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.
Modalità di presentazione della domanda
L'interessato può presentare la COMUNICAZIONE di persona o per posta presso l'ufficio indicato, utilizzando l'apposita modulistica.
La domanda deve essere firmata dal titolare/legale rappresentante dell'attività o comunque da chi da' ospitalità ad uno straniero.
Tempi di risposta
Non sono previste risposte.
Normativa di riferimento
Art. 7 D.Lgs. 25.07.1998, n. 286
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 147)
Note
Sono previste le sanzioni di cui all'art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni e attestazioni false.
Le violazioni delle disposizioni di cui all’art. 7 del D.Lgs. 286/1998 sono soggette alla sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.
Orari
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