Forme speciali di vendita - Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione

Destinatari

Imprenditori che intendono vendere prodotti al dettaglio per corrispondenza, a mezzo televisione o altro sistema di comunicazione.

Modalità di presentazione della domanda

L'interessato può presentare la segnalazione certificata di inizio attività indirizzata allo sportello unico per le attività produttive utilizzando l'apposita modulistica. La segnalazione deve essere firmata dal titolare dell'attività, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. Dal giorno 29 marzo 2011 si possono presentare le segnalazioni certificate di inizio attività anche on-line. Gli imprenditori, i professionisti e le associazioni di categoria che intenderanno avvalersi del canale on-line, dovranno essere in possesso delle credenziali di affidabilità, di casella di posta elettronica certificata - PEC e di firma digitale. I professionisti e le associazioni di categoria che presenteranno scia per conto di soggetti terzi, dovranno allegare una procura speciale sottoscritta dal rappresentante e scansionata.

Tempi di risposta

ll diritto all'esercizio dell'attività è automatico e pertanto la stessa può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA di cui all'art. 19 della legge 241/90, purché il titolare risulti in possesso dei requisiti soggettivi, dei relativi nulla osta e abbia la disponibilità dei conformi locali sede dell'attività. In caso di incompletezza della documentazione, qualora la segnalazione venga presentata in modello cartaceo, potranno essere richieste integrazioni. Qualora la segnalazione venga presentata priva di elementi essenziali, non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata. Le scia incomplete, pervenute in modalità on-line, soggette a un controllo formale al momento della loro presentazione saranno dichiarate irricevibili.

Normativa di riferimento

D.Lgs. 114 del 31 marzo 1998. D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59-Attuazione della direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein.

Note

La SCIA non prevede bolli. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Alle vendite si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.
Orari

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