Esercizi pubblici - Subingresso - Variazioni - Cessazione

Destinatari

Gli imprenditori che intendono subentrare, ampliare o ridurre la superficie di vendita, effettuare variazioni relative al legale rappresentante e alla persona in possesso dei requisiti professionali o cessare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Modalità di presentazione della domanda

L'interessato può presentare la segnalazione certificata di inizio attività indirizzata allo sportello unico per le attività produttive utilizzando l'apposita modulistica. La segnalazione deve essere firmata dal titolare dell'attività, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. Dal giorno 29 marzo 2011 si possono presentare le segnalazioni certificate di inizio attività anche on-line. Gli imprenditori, i professionisti e le associazioni di categoria che intenderanno avvalersi del canale on-line, dovranno essere in possesso delle credenziali di affidabilità, di casella di posta elettronica certificata - PEC e di firma digitale. I professionisti e le associazioni di categoria che presenteranno scia per conto di soggetti terzi, dovranno allegare una procura speciale sottoscritta dal rappresentante e scansionata.

Tempi di risposta

ll diritto all'esercizio dell'attività è automatico e pertanto la stessa può essere iniziata dalla data di presentazione della SCIA di cui all'art. 19 della legge 241/90, purché il titolare risulti in possesso dei requisiti soggettivi, dei relativi nulla osta e abbia la disponibilità dei conformi locali sede dell'attività. In caso di incompletezza della documentazione, qualora la segnalazione venga presentata in modello cartaceo, potranno essere richieste integrazioni. Qualora la segnalazione venga presentata priva di elementi essenziali, non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata. Le scia incomplete, pervenute in modalità on-line, soggette a un controllo formale al momento della loro presentazione saranno dichiarate irricevibili.

Normativa di riferimento

Testo unico leggi di pubblica sicurezza adottato con Regio Decreto n. 773/31. Legge n. 287/1991 o legge regionale disciplinante la materia. Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adottato con Decreto Ministero Interni del 17 dicembre 1992, n. 564. D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59-Attuazione della direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come direttiva Bolkestein.

Note

L'autorizzazione per l'attività mantiene la natura di licenza di polizia, ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., ed è pertanto soggetta all'accertamento delle condizioni di sorvegliabilità. In base alla clausola di cedevolezza di cui all'art. 84 del D.Lgs. 26 marzo 2010, n.59, le disposizioni di tale decreto, anche in materia di somministrazione di alimenti e bevande, si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
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