Illuminazioni Straordinarie: Luminarie

Destinatari

Documenti Occorrenti
Illuminazioni Straordinarie: Luminarie
Art. 57 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18/06/1931, n. 773 Art. 110 del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 06/05/1940, n. 635

1.Richiesta autorizzazione per installazione ed accensione di “Impianto Provvisorio di Illuminazione”;
2.N. 2 marche da bollo da € 16,00 (da apporre una sulla domanda ed una sulla licenza);
3.Versamento diritti di istruttoria;
4.Fotocopia documento di riconoscimento, Codice Fiscale del soggetto richiedente;
5.Fotocopia documento di riconoscimento, Codice Fiscale e Partita IVA del titolare della ditta incaricata per il montaggio e l’accensione dell’impianto;
6.Copia del certificato di iscrizione alla CCIAA dimostrante la capacità tecnica del soggetto preposto all’installazione, montaggio ed accensione;
7.Planimetrie dei luoghi oggetto di installazione dell’impianto e apposito progetto tecnico sottoscritto oltre che dall’istante anche da apposito soggetto abilitato (c.d. asseveramento sottoscritto da tecnico iscritto in apposito ruolo o albo professionale);
8.Attestazione della regolarità alle norme vigenti di sicurezza degli impianti e dei manufatti;
9.Attestazione o progetto con specifiche dei sistemi di sicurezza e di installazione dell’impianto;
10.Piano di sicurezza (messa a terra etc.) ed in particolare attestante la conformità dell’impianto alla vigente normativa in materia di impianti elettrici;
11.Copia polizza assicurativa per eventuali danni a persone o cose.

Estratto Normativa

Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 - TULPS - Art. 57
Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.
E’ vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Art. 110
E’ soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57 della Legge la costruzione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza.
La licenza non può essere rilasciata a chi non dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da quelle contemplate al primo comma del presente articolo non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo da prevenire danni o infortuni.
E’ obbligatoria l'assistenza della forza pubblica.

Art. 703 Codice penale - Accensioni ed esplosioni pericolose
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi (c.p.704) da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103,00 (c.p.435).
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