Pubblica sicurezza - Lotteria, Tombola e/o Pesca di beneficenza

Destinatari

Coloro che intendono effettuare lotterie, tombole o pesche di beneficenza.

Modalità di presentazione della domanda

L'interessato può presentare la segnalazione certificata di inizio attività indirizzata allo sportello unico per le attività produttive utilizzando l'apposita modulistica. La segnalazione deve essere firmata dal titolare dell'attività, in caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società. Dal giorno 29 marzo 2011 si possono presentare le segnalazioni certificate di inizio attività anche on-line. Gli imprenditori, i professionisti e le associazioni di categoria che intenderanno avvalersi del canale on-line, dovranno essere in possesso delle credenziali di affidabilità, di casella di posta elettronica certificata - PEC e di firma digitale. I professionisti e le associazioni di categoria che presenteranno scia per conto di soggetti terzi, dovranno allegare una procura speciale sottoscritta dal rappresentante e scansionata.

Tempi di risposta

L’attività può essere iniziata trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA, purchè il titolare risulti in possesso dei requisiti soggettivi e dei relativi nulla osta. In caso di incompletezza della documentazione, qualora la segnalazione venga presentata in modello cartaceo, potranno essere richieste integrazioni. Qualora la segnalazione venga presentata priva di elementi essenziali, non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata. Le scia incomplete, pervenute in modalità on-line, soggette a un controllo formale al momento della loro presentazione saranno dichiarate irricevibili.

Normativa di riferimento

Artt. 46 e 47 del d.P.R. 455/2000 e d.P.R. 26 ottobre 2001, n 430 (art. 14, c.1).

Note

E' previsto l'obbligo di comunicare l'effettuazione della manifestazione di sorte anche all'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. La predetta comunicazione, deve essere trasmessa all'Ispettorato Compartimentale dei Monopoli di Stato competente per territorio per il rilascio del prescritto nulla-osta, prima di dar corso alla manifestazione e comunque prima della comunicazione al Sindaco e al Prefetto (circolare AAMS 2004/4632/COALTT del 14 aprile 2004). Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte dell'A.A.M.S. senza l'emissione di un provvedimento espresso, il nulla-osta si intende comunque rilasciato. Entro lo stesso termine l'A.A.M.S. può espressamente subordinare il rilascio del nulla-osta all'ottemperanza di specifiche prescrizioni, ovvero comunicarne il diniego. Sono previste le sanzioni di cui all'art. 483 del Codice Penale in caso di dichiarazioni e attestazioni false.
Orari

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