L'art. 1, comma 32, L. 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto l'obbligo per le Stazioni appaltanti di pubblicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul sito web istituzionale i dati inerenti a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture relativi all'anno precedente nonché alla conseguente trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei suddetti dati in formato digitale. Conseguentemente ciascun Servizio è tenuto ad indicare quanto segue: a) struttura proponente; b) oggetto del bando; c) elenco degli operatori invitati a presentare offerta; d) aggiudicatario; e) importo di aggiudicazione; f) tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; g) importo delle somme liquidate. Ultimo aggiornamento: 30/01/2015 LinkAnno 2013 - LL.PP.
L'art. 1, comma 32, L. 6.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto l'obbligo per le Stazioni appaltanti di pubblicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, sul sito web istituzionale i dati inerenti a procedure di affidamento lavori, servizi e forniture relativi all'anno precedente nonché alla conseguente trasmissione all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei suddetti dati in formato digitale. Conseguentemente ciascun Servizio è tenuto ad indicare quanto segue: a) struttura proponente; b) oggetto del bando; c) elenco degli operatori invitati a presentare offerta; d) aggiudicatario; e) importo di aggiudicazione; f) tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; g) importo delle somme liquidate. Ultimo aggiornamento: 30/01/2015 LinkAnno 2014 - LL.PP.